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IVA sui lavori in casa: quando si applica il 10% e quando il 22%?

Ristrutturare casa significa orientarsi tra aliquote IVA diverse a seconda del tipo di lavoro, del materiale e di chi acquista. Dal 2025 le caldaie a gas sono escluse dall'agevolazione al 10%, mentre infissi, sanitari e altri beni significativi seguono regole specifiche.

Paola Campanelli
A cura di Paola Campanelli

Esperta di prodotti finanziari

uomo che fa conti
IVA al 10% e al 22% sui lavori edilizi

⏰ In 30 secondi:

  • L'IVA al 10% copre manutenzione e ristrutturazione di immobili residenziali;
  • Sui beni significativi l'aliquota ridotta vale solo su parte del loro valore;
  • Dal 2025 le caldaie a gas fossile sono escluse dalle agevolazioni fiscali.

Ristrutturare casa può essere più conveniente se si conoscono le regole sull'IVA agevolata applicabile agli interventi edilizi.

Chi affronta un intervento edilizio nel 2026 può accedere all'aliquota ridotta al 10% su una vasta gamma di lavori, tagliando in modo significativo il costo complessivo dell'operazione. Ma le condizioni da rispettare sono precise e gli aggiornamenti normativi degli ultimi due anni hanno introdotto novità rilevanti.

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Quando si applica l'IVA al 10% sui lavori edilizi?

L'IVA agevolata al 10% trova applicazione, in base al DPR 633/1972 e alla relativa Tabella A allegata, per numerosi interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

In particolare, beneficiano dell'aliquota ridotta:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati residenziali;
  • gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali condominiali.

Tra i lavori che possono beneficiare dell'aliquota agevolata rientrano, ad esempio, il rifacimento degli impianti, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione degli infissi e numerosi altri interventi finalizzati al recupero dell'immobile.

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I beni significativi: come funziona l'IVA?

Non tutti i componenti di un intervento godono dell'aliquota al 10% in egual misura. Alcuni elementi, definiti "beni significativi", seguono una regola specifica.

Sono considerati “beni significativi”:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'IVA al 10% si applica integralmente alla manodopera e ai materiali non qualificati come beni significativi.

Per i beni significativi, invece, l'aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e il valore del bene stesso. L'eventuale quota eccedente è soggetta all'IVA ordinaria del 22%.

Ad esempio, se un intervento ha un costo complessivo di 10.000 euro, di cui 6.000 euro riferiti agli infissi e 4.000 euro alla restante prestazione, l'IVA al 10% si applica ai 4.000 euro della prestazione e a ulteriori 4.000 euro del valore degli infissi. I restanti 2.000 euro degli infissi saranno invece assoggettati all'IVA ordinaria del 22%.

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Quando si applica l'IVA al 22%?

L'aliquota ordinaria scatta in diversi casi. Nel dettaglio, si applica l’IVA al 22%:

  • sui materiali acquistati direttamente dal committente, anziché forniti dall'impresa che esegue i lavori;
  • sulle prestazioni professionali rese da architetti, ingegneri, geometri e altri professionisti tecnici, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa;
  • sugli interventi eseguiti su immobili non residenziali, come uffici, negozi, magazzini e capannoni, salvo particolari disposizioni agevolative.

L'IVA al 22% si applica anche alla quota dei beni significativi che eccede il valore della manodopera, come illustrato nell'esempio precedente.

Le novità per gli interventi energetici

A seguito delle recenti modifiche normative e dell'attuazione della direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici, alcune agevolazioni fiscali per gli impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili sono state progressivamente ridimensionate.

Nello specifico, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2025 ha introdotto una novità che riguarda le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili: dal 1° gennaio 2025 la loro sostituzione o nuova installazione è esclusa dalle agevolazioni.

Restano invece incentivati i sistemi con pompe di calore, impianti ibridi, microcogeneratori, generatori a biomassa e pompe di calore ad assorbimento a gas.

Prima di programmare la sostituzione di una caldaia tradizionale è pertanto opportuno verificare, caso per caso, la normativa vigente e le indicazioni aggiornate dell'Agenzia delle Entrate.

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IVA agevolata e detrazioni fiscali: due benefici distinti

È importante non confondere l'IVA agevolata con le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi.

L'IVA ridotta incide immediatamente sul costo della fattura emessa dall'impresa esecutrice dei lavori.

Le detrazioni fiscali, invece, consentono di recuperare negli anni una parte della spesa sostenuta mediante la dichiarazione dei redditi, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Chi può accedere alle agevolazioni sull'IVA?

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha confermato per il biennio 2025-2026 un sistema a doppia aliquota per le detrazioni IRPEF sui lavori in casa: 50% su un massimo di 96.000 euro per l'abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale, e 36% su un massimo di 96.000 euro per seconde case e altri immobili. La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo.

Dal 2027, le aliquote inizieranno a ridursi: 36% per l'abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Dal 2028 il limite di spesa si ridurrà a 48.000 euro con aliquota al 30% per tutti. Chi sta valutando un intervento ha quindi ancora margine per approfittare delle condizioni più favorevoli.

Hanno diritto alle detrazioni tutti i contribuenti IRPEF, residenti e non, che siano proprietari, titolari di diritti reali di godimento, locatari o comodatari dell'immobile oggetto dei lavori. Rientrano anche i familiari conviventi del possessore e i conviventi more uxorio, a condizione che le fatture e i bonifici risultino intestati al richiedente.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario che le fatture e i pagamenti risultino correttamente riconducibili al soggetto che intende beneficiare della detrazione.

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